Per coloro che utilizzano spesso l’aereo, per motivi di lavoro o per ragioni personali, non esiste cosa peggiore che subire un ritardo o addirittura la cancellazione del proprio volo. Cosa si può fare in questi casi? Esiste una tutela giuridica efficiente e rapida? Cerchiamo di fare chiarezza con questa breve guida introduttiva.

Volo in ritardo o cancellato: la tutela prevista dal Regolamento CE n. 261/2004

Molti non sono a conoscenza dei propri diritti nel caso di ritardi o di volo cancellato: eppure, esiste un apposito testo normativo ove sono sanciti tutti i casi in cui le compagnie aeree hanno l’obbligo di riconoscere ai propri passeggeri una congrua compensazione economica o altre forme di “protezione” della propria posizione, ingiustamente lesa da un evento a loro non imputabile.

Stiamo parlando del Regolamento (CE) n. 261/2004, emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio l’11 febbraio 2004 e che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri, in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato: vediamo di cosa si tratta.
Premessa

Il Regolamento è stato emanato con la finalità di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, cittadini dell’Unione Europea, ai quali sono riconosciuti diritti minimi in caso di ritardo, negato imbarco o cancellazione del volo. Il Regolamento si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, salvo che i passeggeri non abbiano ricevuto benefici e/o compensazioni e assistenza nel paese terzo di provenienza e, purché, la compagnia sia un vettore comunitario.

Le ipotesi di “protezione”

Negato imbarco

Nel caso in cui la compagnia aerea decida di negare l’imbarco ad uno o più passeggeri, dovrà garantire il rimborso di una somma pari al valore del biglietto aereo entro 7 giorni. In alternativa, potrà proporre un ragionevole volo alternativo e, se necessario, provvedere ai costi del trasporto per il trasferimento in un altro aeroporto.
Se il passeggero a cui è stato negato l’imbarco non accetta la proposta del vettore avrà diritto alla compensazione pecuniaria o, in alternativa, potrà decidere di proseguire il viaggio in condizioni soddisfacenti; avrà inoltre diritto a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo quando necessario e al trasporto. Inoltre, il vettore aereo dovrà garantire ai passeggeri di effettuare due chiamate telefoniche o utilizzare fax o posta elettronica.

Cancellazione del volo

In caso di volo cancellato i passeggeri hanno diritto ad ottenere la compensazione economica entro 7 giorni o, in alternativa, potranno decidere di prendere un altro volo a titolo totalmente gratuito. Il vettore dovrà inoltre garantire assistenza provvedendo a pasti, bevande, offrendo la possibilità di chiamare o mandare email o utilizzare il fax e, quando necessario, provvedere a sistemazione in albergo e trasporto.
E’ bene precisare che il diritto alla compensazione pecuniaria NON è riconosciuto nel caso in cui il passeggero sia stato informato della cancellazione del volo due settimane prima dell’orario di partenza previsto, o sia stato informato nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza e gli sia stata offerta una ragionevole alternativa. Il diritto non è riconosciuto inoltre nel caso in cui la compagnia aerea abbia informato il passeggero meno di sette giorni prima, ma gli abbia offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto, per raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto con il volo cancellato.

Volo in ritardo

In caso di volo ritardato esistono diverse possibilità:- nel caso di voli intracomunitari ed extracomunitari che percorrono distanze inferiori o pari ai 1500 Km il passeggero ha diritto all’assistenza, nel caso in cui il volo subisca un ritardo di almeno 2 ore;
– per i voli intracomunitari che percorrono distanze superiori a 3500 Km e tutti gli altri voli che percorrono distanze comprese tra 1500 e 3500 Km si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 3 ore
– per i voli che percorrono distanze superiori ai 3500 Km al di fuori dell’Unione Europea si ha diritto all’assistenza se il volo subisce un ritardo di almeno 4 ore.Il diritto all’assistenza comporta: pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Infine, qualora il ritardo sia pari o superiore a 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

La compensazione pecuniaria

Nei casi appena descritti il passeggero che ha subito dei disagi ha diritto ad una compensazione pecuniaria, che si differenzia in relazione ad alcuni parametri:

  • la somma sarà pari a 250,00 Euro nel caso di tratta aerea la cui distanza complessiva sia pari o inferiore a 1.500 km;
  • la cifra aumenterà sino a 400,00 Euro per le tratte aeree la cui distanza sia superiore a 1.500 km, nonché per tutte le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km;
  • la cifra riconosciuta sarà infine pari a 600,00 Euro per tutte le altre tratte.

Come procedere

Il nostro Studio Legale è a disposizione di chiunque ritenga di aver subito un disagio e, dunque, pensi di aver diritto ad una compensazione pecuniaria: è possibile contattarci per una prima valutazione gratuita circa la fondatezza della propria richiesta; successivamente procederemo ad istruire la pratica direttamente con la compagnia aerea, così da garantire la migliore tutela ed il miglior risultato, in relazione al caso concreto.