Soprattutto nelle grandi città metropolitane, il servizio di c.d. “car sharing” ha ormai assunto una importanza fondamentale. Ogni giorno infatti sono migliaia gli utenti tra professionisti, dipendenti aziendali e lavoratori che decidono di usufruire di questa nuova forma di mobilità urbana, per effettuare brevi tragitti da un luogo all’altro del comune di lavoro, preferendola all’utilizzo dei mezzi privati o al servizio di trasporto pubblico poiché più affidabile ed economica.
Proprio per tale ragione, negli ultimi tempi si è fatta sempre più insistente la necessità di individuare la corretta qualificazione giuridica dei costi sostenuti per il servizio di car sharing, con la finalità di riconoscere la possibilità di una eventuale deduzione degli stessi, in forza del generale principio di inerenza riconosciuto all’interno dell’ordinamento giuridico tributario.
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Deducibilità costi car sharing: la posizione dell’Agenzia delle Entrate
La risposta a tale quesito è giunta direttamente dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, grazie alla Risoluzione n. 83-E-2016 pubblicata il 29 settembre del 2016, ove l’Amministrazione finanziaria ha preso una posizione ufficiale in relazione proprio al tema della corretta deducibilità di tale peculiare categoria di costi.
La risposta fornita dall’Agenzia si fonda, principalmente, sulla equiparazione del servizio fornito dal taxi con il servizio reso disponibile dalle società di car sharing.
Infatti, il servizio di taxi offre al cliente l’opportunità di spostarsi da un luogo ad un altro, grazie al pagamento di un corrispettivo determinato in base alla tariffa applicata dal Comune di riferimento.
Analogamente, a parere dell’Amministrazione, “il servizio di Car Sharing consiste nel mettere a disposizione del cliente un veicolo presso un luogo predefinito (luogo di partenza) e con tale veicolo il cliente raggiunge la destinazione desiderata. Similmente al servizio di taxi, anche per il servizio di Car Sharing, il corrispettivo dovuto dal cliente è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del veicolo messo a sua disposizione e cioè in base alla durata e ai chilometri percorsi.”
Per tale ragione, dunque, l’Agenzia delle Entrate giunge a riconoscere la deducibilità dei costi sostenuti da parte del’utente non soltanto nell’ipotesi di utilizzo di taxi ma altresì nel caso del car sharing, poiché “in conseguenza della possibilità di controllare, tramite gli strumenti inseriti sui mezzi, la durata e i chilometri percorsi dai clienti, le società di Car Sharing emettono fatture al termine di ogni utilizzo del tutto paragonabili, per analiticità e dettagli, ai documenti predisposti (o che dovrebbero essere predisposti) dai conducenti dei taxi.”
Naturalmente, conclude l’Amministrazione finanziaria, per ridurre al minimo ogni rischio di rettifica o di contestazione è necessario che la fattura ricevuta al termine del servizio di car sharing riporti, dettagliatamente, alcune informazioni. Tra queste si ritiene debbano essere correttamente evidenziate:
- le generalità dell’utilizzatore;
- il luogo di partenza;
- il luogo di arrivo;
- l’ora di prenotazione dei veicolo;
- l’ora di partenza;
- l’ora di arrivo a destinazione;
- i chilometri percorsi.
Conclusioni
Rispettando tali specifici requisiti sarà possibile, in conclusione, dedurre i costi sostenuti per l’utilizzo del servizio di car sharing nell’ambito della propria attività lavorativa, riducendo così al minimo ogni possibile rilievo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale non avrà problema alcuno a riconoscerne la legittimità.
Per ogni ulteriore dettaglio lo Studio Legale Messina & Partners è, come sempre, a Vostra disposizione.