L’art. 1 della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019) ha istituito nel nostro ordinamento il Fondo di Indennizzo Risparmiatori, con la finalità di riconoscere un ristoro economico in favore di tutti quei risparmiatori, possessori di titoli azionari o obbligazionari subordinati, loro malgrado “interessati” dalle recenti vicende che hanno condotto al fallimento di alcune banche italiane.
Si tratta di un fondo in favore del quale il Governo ha stanziato in totale 1,575 miliardi di euro, cioè 525 milioni di euro per ogni anno del triennio 2019-2021.
Con l’emanazione del c.d. Decreto crescita, avvenuta alcune settimane fa, e del successivo Decreto attuativo, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il sistema è pronto finalmente a partire: cerchiamo di comprendere, con questa breve guida, come funziona in concreto il FIR e quali sono i tempi e le condizioni per poterne usufruire.
Indice degli argomenti
CHI PUÒ ACCEDERE AL FIR: SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI PER OTTENERE L’INDENNIZZO
La legge prevede che possano accedere alle prestazioni del FIR le seguenti categorie di risparmiatori:
- persone fisiche;
- imprenditori individuali anche agricoli o coltivatori diretti;
- organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- micro-imprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annui non superiori ad Euro 2.000.000,00.
Potranno richiedere l’indennizzo non soltanto i diretti interessati ma anche i loro successori per causa di morte, il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente di fatto ed infine i parenti entro il secondo grado, in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di regolare atto di trasferimento.
Per poter accedere alla procedura di indennizzo bisogna essere in possesso delle azioni e/o delle obbligazioni subordinate, emesse da parte delle banche che sono state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo compreso tra il 17 novembre 2015 e il 31 dicembre del 2017. In altre parole, gli istituti di credito coinvolti sono i seguenti:
- Veneto Banca (BancApulia);
- Banca Popolare di Vicenza (Banca Nuova);
- Banca Etruria;
- Banca Marche;
- Carichieti;
- Cariferrara;
- BCC Crediveneto;
- BCC di Pelaco;
- BCC Etrusca Salernitana;
- BCC di Frascati;
- Banca Popolare delle Province Calabre;
- BCC Banca Brutia;
- BCC di Altavilla;
- Credito cooperativo Interprovinciale Veneto;
- BCC Padoavana.
PROCEDIMENTO E MODALITÀ PER L’INDENNIZZO
Come annunciato diverse settimane fa, il Governo ha previsto due differenti procedure di indennizzo:
una prima procedura “automatica”, riservata a quei risparmiatori, come appena sopra individuati, che nell’anno d’imposta 2018 hanno dichiarato un reddito ISEE non superiore ad Euro 35.000,00 o che siano possessori di un patrimonio mobiliare non superiore a Euro 100.000,00;
- una seconda procedura, “semi-automatica”, riservata a tutti coloro che non soddisfino i precedenti requisiti, la quale prevede il riconoscimento dell’indennizzo al termine di un apposito procedimento arbitrale semplificato.
Nelle prossime settimane verranno fornite dall’Esecutivo le istruzioni per attivare correttamente la procedura di indennizzo, la quale – secondo le più recenti notizie – potrebbe aver luogo grazie ad una piattaforma online, cui farà seguito l’instaurazione di un contraddittorio con un’apposita Commissione tecnica.
QUANTO SPETTA AL RISPARMIATORE TRUFFATO?
Questa è certamente la domanda che più interessa ai risparmiatori.
Al riguardo, la legge stabilisce quanto segue:
- per i possessori di azioni, l’indennizzo è pari al massimo al 30% del costo di acquisto delle azioni medesime, con un limite massimo di 100.000,00 euro per risparmiatore;
- per i titolari di obbligazioni subordinate, l’indennizzo è pari al massimo al 95% del costo di acquisto delle medesime, entro il limite di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Si badi bene che l’indennizzo verrà erogato al netto di altre somme ricevute dai risparmiatori, per transazioni con le banche o per altre forme di ristoro; per le obbligazioni inoltre si tiene anche conto di quanto incassato come cedole in più, rispetto alle cedole pagate dai Titoli di Stato di pari durata.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO
Si segnala infine che i risparmiatori che intendono ottenere l’indennizzo dovranno presentare la propria domanda entro e non oltre il termine di 180 giorni, decorrente dal giorno dell’avvenuta pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo si evidenzia che il MEF ha di recente confermato la firma del Decreto in oggetto, il quale verrà dunque pubblicato a stretto giro.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CONTATTI
Come appare evidente, l’istituzione del FIR riconosce una grande opportunità in favore di tutti coloro che hanno visto “bruciare”, nel giro di poche ore, tutti i risparmi di una vita: con la giusta assistenza sarà possibile ottenere, nei limiti consentiti dalla legge, il miglior indennizzo per il danno subito.
Il nostro Studio legale è naturalmente a disposizione di tutti coloro che intendano presentare la domanda per ottenere il riconoscimento dell’indennizzo: sarà nostra cura offrire una prima valutazione generale finalizzata alla verifica dei presupposti per ottenere l’indennizzo, a seguito della quale procederemo con la raccolta di tutta la documentazione necessaria ed all’inoltro telematico dell’istanza nei confronti del MEF, seguendo successivamente l’iter amministrativo sino all’effettiva erogazione dell’indennizzo in favore del risparmiatore.
E’ possibile contattarci sia tramite email (CONTATTACI) che tramite la nostra pagina Facebook ufficiale (CLICCA QUI) o chiamando direttamente presso la nostra unica Sede di Palermo, Largo Nicolò Sanseverino snc: 091-6825141.