Da alcune settimane è scoppiata in tutta Italia l’emergenza COVID-19, comunemente definito coronavirus: inizialmente diffusosi a Wuhan (Cina) presumibilmente a dicembre del 2019, il virus ha rapidamente raggiunto i principali Paesi del globo,diffondendosi a macchia di leopardo, costringendo i Governi nazionali ad adottare misure drastiche nel tentativo di ridurne gli effetti negativi.
In tale contesto, anche l’Italia è rimasta purtroppo coinvolta da tale fenomeno mondiale, registrando a partire da fine gennaio del 2020 un numero sempre crescente di casi, per la stragrande maggioranza gestiti con esito positivo.
Il Governo italiano, tuttavia, al fine di fermare la diffusione del virus, ha adottato alcune misure a carico della popolazione per il contenimento del contagio, giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica.
Con questa breve guida cerchiamo di capire quali sono ad oggi gli obblighi vigenti conseguenti all’adozione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, con effetto a partire dalla data di oggi 8 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, e quali sono le conseguenze previste per tutti i trasgressori. Un focus particolare verrà infine dedicato alla Regione Siciliana, che proprio alcune ore fa ha emanato l’ordinanza n. 6/2020, ad integrazione delle prescrizioni già previste a livello nazionale.
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D.P.C.M. 8 marzo 2020: misure di contenimento del contagio per le zone in quarantena
In primo luogo, il Decreto adottato questa notte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto un differente trattamento tra le zone c.d. “rosse” o “in quarantena” (ovvero Lombardia, province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia) e la restante parte del territorio italiano.
Con specifico riguardo alle zone in quarantena, il Decreto prevede:
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto di spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, ad eccezione delle manifestazioni sportive professionistiche, che potranno aver luogo a c.d. “porte chiuse”;
- chiusura di gli impianti nei comprensori sciistici;
- sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (ad esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);
- sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle svolte nelle università pubbliche e private, nonché chiusura di musei e altri luoghi della cultura;
- apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, con contestuale sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose, ivi compresi i funerali;
- sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- limitazioni per le attività di ristorazione e all’interno dei centri commerciali, che potranno aver luogo soltanto con l’adozione di misure idonee a evitare assembramenti di persone. Le attività di ristorazione potranno rimanere aperte dalle ore 6:00 alle ore 18:00, mentre nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita dovranno rimanere chiuse, così come gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
Misure per il contrasto e il contenimento del contagio nella restante parte del territorio nazionale
Con riferimento alle zone e regioni d’Italia non oggetto di quarantena, il Decreto adottato questa notte dal Governo prevede alcune misure restrittive invero più flessibili, rispetto a quelle adottate per le c.d. zone ad alto rischio di contagio.
In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, alla residua parte del territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- sospensione di tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzioni previste a carico degli esercenti trasgressori; è inoltre sospesa l’apertura di musei e altri luoghi di cultura;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar potrà avvenire senza limitazioni, a condizione che venga rispettato l’obbligo, a carico del gestore, di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- sospensione di tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che potranno avvenire soltanto a c.d. “porte chiuse”. Lo svolgimento di attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammesse a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sospensione sino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università; contestualmente, sono sospesi tutti i viaggi di istruzione, visite guidate, scambi e/o gemellaggi nonché iniziative equivalenti
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Sanzioni a carico dei trasgressori
L’art. 4 comma 2 del decreto in analisi prevede che tutti coloro che si renderanno autori della violazione degli obblighi imposti dal provvedimento medesimo saranno perseguibili ai sensi dell’art. 650 del Codice penale, il quale prevede espressamente che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l‘arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro“.
La stessa previsione era già contenuta nel decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e può essere riferita a tutte le disposizioni fin qui emanate: decreti legge (n. 6 e n. 9), Decreti della presidenza del Consiglio, Ordinanze del Ministero della Salute ed altri provvedimenti equivalenti.
Regione Siciliana: l’ordinanza adottata il 08.03.2020
Per dovere di completezza, si segnala infine che in data odierna la Regione Siciliana, per il tramite del proprio Presidente Nello Musumeci, ha adottato l’ordinanza n. 3/2020.
Con tale provvedimento, che conferma in toto quanto già previsto dal Decreto emanato dal Governo nazionale, è disposta l’applicazione di ulteriori misure:
- chiusura di piscine, palestre e centri di benessere;
- ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana;
- chiunque, a partire dal 23.02.2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo
stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
L’obbligo di comunicare il proprio ingresso o transito nelle zone c.d. “rosse” potrà essere assolto per il tramite della seguente piattaforma, gestita da parte dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana: CLICCA QUI.
A nostro avviso, trattandosi di informazioni la cui omissione e/o mancata trasmissione comporta la commissione di un reato, tale obbligo può anche essere assolto da parte di tutti coloro che vengano a conoscenza di circostanze, a tal fine rilevanti, relative alla condizione di terzi soggetti.
Infine, a differenza del Decreto adottato dal Governo nazionale, l’ordinanza emanata dalla Regione Siciliana ha validità fino a nuovo provvedimento, e pertanto ad oggi non è prevista una sua scadenza.
Conclusioni
Com’è facile intuire, l’estrema delicatezza e gravità della situazione ad oggi persistente impone il rispetto, da parte di tutta la popolazione italiana, di adeguate misure di controllo e prevenzione del contagio, al fine di evitare qualsivoglia diretto coinvolgimento, che comporterebbe un’ulteriore esposizione della collettività a rischio di contagio, ad oggi comunque elevato.
Per tale ragione consigliamo vivamente a tutti di attenersi alle disposizioni delle Autorità preposte, ricordando che la loro violazione comporta la commissione di un reato, punibile (nella migliore delle ipotesi) con l’arresto sino a tre mesi.
Articolo aggiornato a Domenica 8 marzo 2020, ore 15:10