Nel settore degli appalti pubblici, molto spesso le aziende partecipanti si trovano costrette a “rispettare” le regole determinate dall’applicazione di un principio, che in questo delicato contesto assume un’importanza centrale: stiamo parlando del c.d. principio di rotazione.

Nella procedura che conduce all’aggiudicazione di un pubblico appalto, il principio di rotazione impone alla Pubblica Amministrazione di non avere rapporti sempre con lo stesso fornitore, salvaguardando – di conseguenza – il rispetto dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra le varie aziende che partecipano alla procedura.

Il principio di rotazione trova una sua collocazione normativa all’interno dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui «l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 [ossia le soglie di rilevanza comunitaria] avvengono nel rispetto … del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese …».
Come spesso accade nel nostro ordinamento giuridico, a fronte di una iniziale disciplina fa seguito una succcessiva intensa attività di interpretazione giurisprudenziale, nel caso di specie condotta dai giudici amministrativi, chiamati ad integrare – in base alle specifiche necessità del caso concreto – la portata applicativa del principio in analisi. In tal senso ad esempio, con la sentenza n. 6160/2019 il Consiglio di stato ha riconosciuto il principio di rotazione quale «necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata» (Cons. Stato, V, 12 settembre 2019, n. 6160).
Ed ancora, il principio di rotazione «ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio» (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

Posta questa doverosa premessa, pare opportuno soffermarsi su una recente pronuncia del TAR Puglia, che con la sentenza n. 193 del 2021 ha nuovamente approfondito tale tematica, giungendo a concepire un percorso interpretativo estremamente interessante, in particolare focalizzato per le ipotesi di c.d. appalto “sotto soglia”, ove tale assunto trova diretta applicazione.

Nel caso di specie, la società ricorrente «deduce[va] la violazione del principio di rotazione sancito, per gli appalti sotto soglia, dall’art. 36 d. lgs. n. 50/16 … essendo il servizio in esame stato aggiudicato sostanzialmente alla stessa ditta uscente, con cui l’aggiudicataria presenta[va] forti collegamenti sostanziali, tali da prefigurare un unico centro di interesse».
Il Collegio, valutati gli elementi forniti dalle parti, rilevava che l’impresa uscente e quella entrante risultavano accomunate dal medesimo indirizzo e dal medesimo numero telefonico, nonché i legali rappresentanti dell’affidatario uscente e di quello entrante erano coniugi, conviventi, vantanti la medesima residenza.
Alla luce di tali evidenze, a parere del TAR Puglia le due società – seppur formalmente diverse (in quanto dotate di diversa P. IVA) – erano sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse, rappresentato dai coniugi conviventi, nonché legali rappresentanti dell’una e dell’altra società.
Per tali ragioni, secondo il Collegio l’aggiudicazione si era tradotta in un «sostanziale svuotamento del principio di rotazione sancito dal citato art. 36 CAP, essendo la gara in esame aggiudicata per due annualità consecutive al medesimo centro decisionale, in elusione della cennata previsione normativa».

Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, veniva dunque disposto l’annullamento dell’atto impugnato, con conseguente inefficacia del contratto.
Lo Studio Legale Messina & Partners offre la propria consolidata esperienza relativamente alle gare pubbliche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la concessione di lavori e servizi, in tutte le fasi del procedimento.

In particolare, i nostri avvocati assistono le imprese nel corso delle seguenti fasi:
– predisposizione degli atti di gara (inclusi i progetti);
– svolgimento delle operazioni di gara;
– soluzione di questioni giuridiche relative alla formulazione dell’offerta;
– consulenza durante lo svolgimento della gara, per prevenire l’insorgere di contestazioni e risolvere eventuali problematiche emerse dopo l’aggiudicazione;
– stipulazione del contratto e fase della sua esecuzione;
– controversie, anche giudiziali, con la stazione appaltante.

Vi invitiamo pertanto a contattarci per ogni ulteriore chiarimento.

Avv. Roberta Giuliano Inteso Giulio

Summary
Il principio di rotazione negli appalti pubblici
Article Name
Il principio di rotazione negli appalti pubblici
Description
Il principio di rotazione nel sistema degli appalti pubblici
Author
Publisher Name
Studio Legale Messina & Partners
Publisher Logo