Premessa

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 – Suppl. Ordinario n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto, all’articolo 6, comma 1, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Con questa breve guida cercheremo di individuare le principali caratteristiche di tale peculiare strumento di agevolazione e le sue modalità di erogazione.

Sgravi assunzioni Covid-19 – Cosa prevede l’agevolazione

La norma citata in premessa prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, a condizione che l’assunzione sia avvenuta nel rispetto dei seguenti requisiti:

  1. assunzione effettuata nel periodo intercorrente tra il 15.08.2020 ed il 31.12.2020;
  2. assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) o trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato, compresi i casi di regime di part-time;
  3. assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato (in tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi).
    In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ultima parte, si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
  4. assunzione di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

L’esonero ha una durata massima di sei mesi, decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, e si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Sgravi assunzioni Covid-19 – Datori di lavoro beneficiari

Il beneficio in oggetto può essere richiesto da parte di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di coloro che operano nel settore agricolo.
Più nel dettaglio, oltre al privato imprenditore, hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
1. enti pubblici economici;
2. istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3. enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4. ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5. aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. consorzi di bonifica;
7. consorzi industriali;
8. enti morali;
9. enti ecclesiastici.

Sgravi assunzioni Covid-19 – Condizioni per l’erogazione del contributo

La norma qui analizzata riconosce un contributo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).
Infine, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Più in particolare, l’esonero contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021.
L’esonero contributivo di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è, invece, riconosciuto nel limite di 87,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Il diritto alla fruizione dell’esonero di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge n. 104/2020 è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:
• assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
• rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015. In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:

  1. l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  2. l’assunzione non può riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

L’accesso alla procedura di riconoscimento del contributo avviene telematicamente, tramite gli appositi strumenti messi a disposizione dall’INPS.

Sgravi assunzioni Covid-19 – Ulteriori informazioni

Il nostro Studio Legale mette a disposizione dei propri clienti tutta la professionalità ed esperienza maturata in oltre trent’anni di attività, con l’obiettivo di analizzare ogni situazione specifica per accertare il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione qui analizzata.

E’ possibile pertanto contattarci tramite l’apposita Sezione, al fine di acquisire ulteriori informazioni al riguardo.