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Premessa
Il tema della responsabilità per incidenti provocati da una buca stradale è da sempre al centro di un vivace dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, di recente arricchitosi con l’ordinanza n. 25460 del 12 novembre 2020, con la quale la Corte di Cassazione è nuovamente tornata sull’argomento.
Di norma, l’eventuale configurazione di una responsabilità nei confronti dell’Ente pubblico – Comune, Provincia o Regione – viene posta quale conseguenza della violazione dell’obbligo da cose in custodia, previsto dall’art. 2051 del Codice civile, secondo cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ebbene, partendo da tale presupposto, la Corte di Cassazione – con l’ordinanza in commento – ha ribadito la tesi secondo la quale la situazione di potenziale danno sarebbe superabile attraverso l’adozione, da parte del danneggiato, di una condotta di maggiore cautela ed attenzione, in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
Il caso
Un uomo conveniva in giudizio il Comune di Mondragone, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza di un sinistro stradale in occasione del quale l’autovettura da lui condotta era finita dentro una grande buca stradale. Sia in primo che in secondo grado il cittadino vedeva rigettate le proprie doglianze, decidendo pertanto di procedere con il ricorso in Cassazione.
La buca stradale e l’obbligo di cui all’art. 2051 c.c.
Come anticipato in premessa, in materia di buca stradale trova applicazione l’art. 2051 c.c., secondo cui il custode è responsabile dei danni provocati dal bene di cui è titolare.
In altri termini, secondo la tesi del cittadino il Comune (nella sua qualità di custode) dovrebbe rispondere dei danni da lui subiti a causa della strada dissestata.
E’ bene però evidenziare che la responsabilità dell’ente per una buca stradale viene esclusa nell’ipotesi di c.d. caso fortuito: l’ente pubblico, in altri termini, non ha alcuna responsabilità qualora riesca a dimostrare che la condotta dell’automobilista sia tale da escludere la propria responsabilità. A tal proposito infatti, la presenza di una buca stradale può condurre ad una responsabilità dell’ente proprietario soltanto quando la buca stradale non risulti visibile, evitabile e prevedibile.
La condotta del danneggiato può escludere il danno
Tornando all’ordinanza della Corte di Cassazione, i giudici hanno evidenziato che a prescindere dal caso concreto il danneggiato è in ogni caso tenuto ad un dovere di ragionevole cautela, che impone l’adozione di «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».
In particolare, la Cassazione ha statuito che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”.
Secondo la Cassazione, in parole povere, la presenza di una buca stradale non può sempre condurre ad un risarcimento in favore del danneggiato, soprattutto nell’ipotesi in cui la situazione di potenziale pericolo sia prevedibile e preventivabile da parte di quest’ultimo (ad esempio perché l’incidente è avvenuto durante le ore diurne, o comunque in presenza di condizioni di visibilità favorevoli).
Peraltro, con riguardo alle c.d. cose inerti (come è un una buca stradale), è onere del danneggiato dimostrare la pericolosità della cosa da cui ha subito il danno; nel caso in esame, invece, i Giudici avevano appurato che l’incidente era avvenuto alla luce del sole e che, viste le dimensioni della buca stradale, questa fosse visibile ad un attento utente della strada.
Era stato inoltre dimostrato come l’auto del danneggiato procedesse ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa.
Per tali, ragioni, correttamente, la sentenza gravata ha concluso che l’incidente fosse da ricondurre ad un’esclusiva responsabilità del conducente, con conseguente rigetto della richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato.
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La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, dunque, si è pronunciata negativamente nei confronti dell’automobilista, richiamando quanto già affermato con la sentenza n. 8478-2020, secondo cui «la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro».
Considerazioni conclusive
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, se per un verso può essere elevato a parametro di valutazione per la configurazione di un risarcimento di danni provocati da una buca stradale, per altro verso non deve essere dogmaticamente considerato insuperabile, poiché ogni singolo caso richiede una attenta e specifica valutazione, la quale dovrà tenere in considerazione numerosi elementi (ad esempio, l’orario dell’incidente, l’eventuale presenza di segnaletica, la velocità del veicolo, la presenza di ulteriori elementi di disturbo per il conducente etc.)
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