Il Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, intervenendo sul DL 52/2021, ha esteso ulteriormente l’ambito di applicazione dell’obbligo di c.d. green pass al mondo del lavoro pubblico e privato.

In dettaglio, per effetto di tale previsione normativa, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 entrerà in vigore l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere al luogo nel quale si svolge l’attività lavorativa, con conseguenti sanzioni a carico sia del datore di lavoro che del singolo lavoratore.
Con questa breve guida cercheremo di capire a chi si rivolge tale obbligo, quali sono le condizioni per la sua applicazione e le eventuali sanzioni in caso di violazione.

Obbligo Green pass nei luoghi di lavoro: a chi si rivolge?

L’obbligo di possedere ed esibire il green pass è rivolto a tutti i lavoratori del settore privato e a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o di altra natura) nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
In pratica, l’obbligo trova applicazione non soltanto nelle aziende ma anche all’interno di studi professionali (studi legali, studi medici, etc.).

Attività di controllo del green pass

L’obbligo di verifica circa il possesso del green pass è posto in capo al datore di lavoro, o comunque al titolare dell’attività professionale.
L’organizzazione delle verifiche deve essere definita dal datore di lavoro entro il 15 ottobre (quindi, prima che la disposizione entri in vigore) ed è consigliabile inserire le modalità organizzative nel Protocollo aziendale.

Le verifiche potranno essere svolte
• ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, quindi anche successivamente all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa;
• a campione.

Adempimenti

Il datore di lavoro, prima del 15 ottobre 2021, dovrà definire un piano per l’organizzazione delle attività di controllo, assegnando le deleghe ai soggetti che in concreto svolgeranno le verifiche, e poi, a partire da quella data e fino al 31 dicembre 2021, dovrà gestire ogni giorno il nuovo sistema di accesso.

Istruzioni operative per i delegati al controllo

La verifica del green pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR Code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”.
Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario.
Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

Sanzioni

L’apparato sanzionatorio previsto per coloro che violeranno le disposizioni in materia di green pass nei luoghi di lavoro è abbastanza articolata.
Sono previste sanzioni a carico dei lavoratori ma anche del datore di lavoro.

Nel caso di mancato controllo da parte del datore di lavoro, la legge prevede una sanzione amministrativa a suo carico da un minimo di 400,00 euro e sino ad un massimo di euro 1.000,00.
La reiterata violazione può condurre al raddoppio della sanzione pecuniaria e, in base alle circostanze, anche all’applicazione della sanzione accessoria (chiusura dell’esercizio e/o dell’attività) in base alla gravità della violazione accertata; la sanzione viene irrogata dal Prefetto.

Sempre a carico del datore di lavoro è prevista la sanzione per mancata adozione delle misure organizzative entro il termine previsto (ovverosia il 15 ottobre 2021); in questo caso, la sanzione pecuniaria prevista varia da un minimo di 400,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per quanto concerne il lavoratore, il mancato possesso del green pass per colui che accede ugualmente all’interno del luogo di lavoro comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 600,00 ad euro 1.500,00.
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Inoltre, il lavoratore sprovvisto di green pass all’interno del luogo di lavoro verrà considerato assente ingiustificato, con sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione sino alla presentazione del c.d. green pass, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Conclusioni

Alla luce del quadro normativo attualmente vigente, è estremamente importante che le aziende si dotino dell’organizzazione e della struttura necessarie per avviare tempestivamente il controllo dei c.d. green pass, posseduti dai propri lavoratori.
Inoltre, al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle autorità in ordine agli obblighi informativi di natura aziendale, è necessario che le aziende concepiscano sin da subito degli specifici modelli interni, indicando al loro interno ogni informazione e riferimento utili per una corretta gestione dell’intero processo di verifica e controllo.

In tale contesto, lo Studio legale Messina & Partners mette a disposizione l’esperienza dei propri professionisti, per coadiuvare le funzioni aziendali nella redazione dei protocolli e nella predisposizione delle Linee-Guida da rispettare in materia di esibizione del c.d. green pass, con l’obiettivo di semplificare la gestione del flusso informativo e, di conseguenza, dei relativi adempimenti cui ogni lavoratore dovrà prestare attenzione.

Potete dunque contattarci sia tramite email che telefonicamente

(Avv. Roberta Giuliano Inteso Giulio 347/1258616).