IMU e immobili contigui: il nostro Studio legale ha ottenuto un altro importante successo in materia, grazie alla recente sentenza n. 2421-2020 emessa da parte della Commissione tributaria provinciale di Palermo, ad esito di un contenzioso conclusosi favorevolmente per i contribuenti, assistiti dai Nostri professionisti.
In particolare, con la richiamata pronuncia, la Commissione tributaria provinciale di Palermo ha ribadito un principio di diritto estremamente importante: è illegittima la duplice imposizione azionata ai fini IMU in relazione a due unità immobiliari contigue, qualora il cittadino le utilizzi come unico immobile, anche nell’ipotesi in cui queste siano oggetto di differente iscrizione catastale.
Indice degli argomenti
Imu e immobili contigui: la vicenda
La sentenza in oggetto (che dà seguito ad un precedente arresto, anch’esso favorevole, ottenuto dal Nostro Studio legale nel 2019) trae origine da un contenzioso avverso un avviso di accertamento, in forza del quale un Comune della provincia palermitana ha formulato a carico di una coppia di cittadini una duplice imposizione a titolo di IMU, pretesamente dovuta in relazione ad un compendio immobiliare che, seppur costituente unica abitazione, risultava composto da due differenti unità, tra loro contigue ma comunque separate catastalmente.
Nella prospettazione del Comune tale premessa costituiva il logico presupposto per l’applicazione, autonoma e distinta, dell’Imposta Municipale Unica per ognuna delle due unità immobiliari, a nulla valendo l’effettivo e combinato utilizzo delle stesse quale unica abitazione, da parte del cittadino.
Impugnato ritualmente il provvedimento impositivo, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’operato dell’Ente impositore, evidenziando come l’effettivo utilizzo delle due unità (come unico immobile) risultasse sia dalla concessione edilizia in sanatoria, rilasciata proprio dall’Amministrazione locale resistente, che dall’apposita relazione peritale, redatta al fine di dimostrare l’unicità dell’immobile in analisi, il quale non poteva che essere utilizzato nel suo complesso, in considerazione delle caratteristiche che lo contraddistinguono.
Tali argomentazioni, arricchite da riferimenti giurisprudenziali, nella prospettazione dei ricorrenti non avrebbero potuto che condurre all’annullamento dell’atto impugnato, con contestuale declaratoria che nulla era dovuto in eccedenza rispetto a quanto già versato per l’assolvimento di un’unica obbligazione ai fini IMU.
IMU su immobili contigui: la decisione della Commissione tributaria
Ebbene, la CTP di Palermo, con la pronuncia in analisi, ha valutato positivamente le difese spiegate dai Ns. Professionisti, disponendo l’annullamento dell’avviso di accertamento in considerazione della circostanza secondo cui “l’immobile in oggetto, sebbene realizzato su due piani, è da considerare quale unica unità immobiliare e allo stesso va, quindi, applicata una unica imposizione ai fini IMU”.
In particolare, a parere del Collegio giudicante la valutazione in ordine all’illegittimità dell’operato del Comune trova riscontro nella “documentazione prodotta … da cui risulta che la Concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di … non fa riferimento a due unità immobiliari, ma ad una unica unità immobiliare costituita su due elevazioni. … quanto dedotto risulta avvalorato da una perizia tecnica non contestata dal Comune di …”.
Alla luce di tali considerazioni la CTP di Palermo, in accoglimento del ricorso, ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento, esonerando i contribuenti dal pagamento dell’IMU e condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
Conclusioni
Come è facile intuire, si tratta di una pronuncia dal grande valore simbolico, la quale – superando il dato normativo e l’orientamento giurisprudenziale, invero non favorevoli nel caso di specie – ha confermato un principio-guida di particolare importanza: l’Ente impositore, al netto di formali vincoli normativi, deve in ogni caso adattare l’esercizio del proprio potere alle peculiarità del caso concreto, nel tentativo di garantire un sempre maggiore rispetto dei parametri di efficienzed efficacia, costituenti espressione di buon andamento dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost. nonché dei principi sanciti dallo Statuto dei Diritti del contribuente.
Come già anticipato peraltro, tale sentenza conferma una precedente pronuncia emessa nel 2019 dalla Commissione palermitana, e frattanto passata in giudicato poiché non impugnata dall’Amministrazione resistente