L’Amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

Finalità

La figura dell’amministratore di sostegno è disciplinata dalla legge n. 6/2004, il cui art. 1 precisa che «la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».
Ebbene, mediante tale istituto, il legislatore si propone di fornire ai soggetti deboli un supporto – in termini di assistenza e/o rappresentanza – che miri a valorizzare la loro capacità residua.
Pertanto, l’amministratore di sostegno offre al soggetto beneficiario una forma modulabile di protezione dei suoi interessi, distinguendo, tra le varie tipologie di atti, quelli che il beneficiario può compiere da solo senza alcuna assistenza, quelli per cui è necessaria l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero, se del caso, gli atti che deve compiere l’amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario.

Chi può essere assistito da un amministratore di sostegno?

A tal riguardo, l’art. 404 c.c. prevede che «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Ergo, devono coesistere due presupposti legati da un nesso di causalità, affinché si possa usufruire di un amministratore di sostegno, ossia:
1. presupposto soggettivo: infermità o menomazione fisica (es: malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori) o psichica (es: malattia di Alzheimer, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, demenze, prodigalità, ludopatia, abuso di sostanze alcoliche e/ o stupefacenti);
2. presupposto oggettivo: l’impossibilità parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

Chi può proporre ricorso?

Ebbene, ai sensi dell’art. 406 c.c. «il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417».
Più nel dettaglio, l’art. 417 c.c. individua i seguenti soggetti che possono rivolgersi al Tribunale per ottenere un amministratore di sostegno, ossia:
• coniuge;
• persona stabilmente convivente;
• parenti entro il quarto grado;
• affini entro il secondo grado;
• tutore dell’interdetto;
• curatore dell’inabilitato;
• Pubblico Ministero;
• unito civilmente in favore del proprio compagno.

Il procedimento

Il ricorso per l’istituzione della figura dell’amministratore di sostegno deve indicare:
– le generalità del beneficiario;
– la sua dimora abituale;
– le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;
– il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Ed ancora, ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni possono essere revocate dall’autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Effetti dell’amministrazione di sostegno

A seguito della nomina dell’amministratore di sostegno, il beneficiario conserva comunque la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Doveri dell’amministratore di sostegno

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

È previsto un compenso?

Per l’incarico affidato all’amministratore di sostegno non può essere riconosciuto alcun tipo di compenso, ma soltanto un rimborso delle spese e, in alcuni casi, un equo indennizzo stabilito dallo stesso Giudice Tutelare.

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Amministratore di sostegno: la guida completa
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